È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 marzo 2021 (serie generale n.65) il DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 14 gennaio 2021 dal titolo “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione.”
che abroga il decreto del Ministro della salute 10 agosto
2018, recante «Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2018,n. 236.
Il nuovo Decreto stabilisce le procedure amministrative e gli standard di sicurezza per l’installazione di “apparecchiature a risonanza magnetica settoriali
di nuova generazione, con campo magnetico non superiore a 0,5 tesla e con magnete non superconduttore, destinate all’esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni degli arti (spalla, gomito,
polso, mano, anca, ginocchio, caviglia e piede) e della biomeccanica vertebrale (in clino e in ortostasi)”.
Per quanto concerne invece l’installazione di apparecchi RM Total Body, gli standard di sicurezza restano pressocché invariati rispetto al precedente decreto, con le seguenti novità:
1) La definizione di “Equipe RM” , demandata tra l’altro alla somministrazione del questionario anamnestico al paziente (l’autorizzazione all’esecuzione dell’indagine RM spetta sempre al Medico Responsabile dell’esecuzione dell’esame)
2) Un nuovo approccio nella gestione della paziente in stato di gravidanza accertata o presunta, dove
“particolare attenzione è rivolta alla giustificazione, in particolare in regime di urgenza, e all’ottimizzazione dell’esame RM, nei confronti – e tenendo conto – sia della paziente che del nascituro. La paziente sarà preventivamente informata sui possibili rischi dell’esame.”